
NORME E LEGGI – Dal 2024 tutte le imprese italiane devono obbligatoriamente assicurarsi contro eventi catastrofali come terremoti, alluvioni e frane. Per il settore HoReCa (ristoranti, hotel, bar) questo significa proteggere la propria attività da danni che potrebbero causare chiusure prolungate e perdite economiche devastanti. Le nuove scadenze sono: per le grandi imprese entro il 31 marzo 2025 (scadenza già passata), medie imprese entro 1° ottobre 2025, piccole e micro imprese entro 31 dicembre 2025. La classificazione segue i parametri UE standard per fatturato e dipendenti. Chi non si adegua rischia sanzioni.
Ecco le indicazioni rese schematiche fa Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Fonte: Fipe
La legge in argomento è poi intervenuta per precisare il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare (art. 1, comma 3-bis). In particolare, tale valore coincide:
- per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, vale a dire l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo, ovvero con il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni, cioè l’importo necessario per sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
Inoltre, sono stati previsti i seguenti interventi:
- deroga, con riferimento alle grandi imprese, circa le limitazioni all’oggetto del contratto di assicurazione, relative al limite massimo di scoperto e franchigia (pari al 15% del danno) e alla necessaria applicazione di premi in misura proporzionale al rischio (art. 1, comma 3-ter);
- incarico al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, di monitorare i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi (art. 1, comma 3-quater). È bene sul punto precisare che rimane altresì fermo l’incarico all’IVASS circa la gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative;
- estensione dell’obbligo assicurativo anche con riferimento agli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono edilizio (art. 1, comma 3-quinquies);
- disciplina applicabile nel caso l’obbligo assicurativo ricada su beni di proprietà di terzi: come già chiarito dalle FAQ ministeriali e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 155/2024 conv. dalla L. n. 189/2024, l’obbligo ricade sull’imprenditore anche nel caso non abbia il diritto di proprietà sui beni impiegati nella propria attività (es. in caso di attività svolta in locale oggetto di contratto di locazione), sempreché non siano già assistiti da analoga copertura assicurativa. In questi casi, l’indennizzo eventualmente spettante è corrisposto al proprietario del bene, che è tenuto ad utilizzare tali somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Infine, viene riconosciuto all’imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme spettanti a titolo di lucro cessante.
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