Dopo le plurime Sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, il Governo ha voluto mettere di nuovo mano alla normativa sulle concessioni balneari, per trovare una soluzione alla procedura di infrazione.
A fare il punto sulla situazione per noi è l’avvocato Mariangela Di Giandomenico, partner e responsabile del dipartimento di diritto amministrativo e pubblico italiano di Orrick Italia.
“Il Decreto-legge n.131/2024, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – ci dice – è intitolato proprio ‘Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano’ (c.d. Decreto Salva Infrazioni)”.
Un decreto che, aggiunge, introduce rilevanti modifiche “agli articoli 2-4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge sulla concorrenza) che disciplina gli affidamenti delle concessioni balneari con l’obiettivo, sempre secondo la ricostruzione del Governo, di risolvere l’annosa questione dei balneari, che per lungo tempo ha visto l’Italia applicare una disciplina in netto conflitto con la Direttiva Bolkestein”.
Le disposizioni
Il decreto prevede, tra l’altro, che gli enti locali avranno tempo fino al 30 giugno 2027 per avviare le procedure di gara e le concessioni attualmente vigenti saranno prorogate fino al 30 settembre 2027. “La durata delle concessioni – aggiunge l’avvocato – si potrà estendere anche fino al 31 marzo 2028, nel caso ci siano ragioni oggettive, quali un contenzioso pendente o difficoltà oggettive, che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro settembre 2027”.
Le procedure di affidamento sono avviate dalle amministrazioni, anche su istanza di parte, mediante la pubblicazione di un bando di gara e il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. “Le offerte – continua l’avvocato – vanno valutate sulla base di specifici criteri, tra cui vi è anche il maggior importo di indennizzo proposto al gestore uscente, o la circostanza di avere nei 5 anni precedenti utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.
Questione risolta, dunque? “Lo vedremo – conclude l’avvocato -. Non è escluso che una norma di questo tipo possa essere ritenuta comunque contraria alla Direttiva. E la Commissione europea non ha ancor assunto una decisione formale sulla questione: dovrà valutare il Decreto e verificare se le gare non si svolgano e si continui con le proroghe. Né si può escludere che sorgano contrasti sulle gare e sui criteri di selezione, peraltro imposti agli enti locali. Infine, non si dimentichi che il Decreto dovrà essere converto in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e già vi sono emendamenti che potrebbero stravolgere ancora il testo. La parola fine non è ancora detta”.