La Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili in Locazione Breve e per Finalità Turistiche (BDSR) sta ampliando la sua portata attraverso una fase di sperimentazione che coinvolge diverse regioni italiane. La piattaforma, implementata dal Ministero del Turismo (MiTur) per regolamentare e centralizzare le informazioni sulle strutture ricettive e le locazioni turistiche, consente ai gestori di richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) necessario per la pubblicazione degli annunci e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili concessi in locazione breve, in conformità con le nuove normative.
Nei paragrafi successivi, vedremo l’elenco aggiornato delle regioni abilitate alla fase sperimentale della BDSR e faremo un focus dettagliato sulla normativa che entrerà in vigore a livello nazionale a partire dal 1° settembre 2024.
Elenco aggiornato delle Regioni abilitate alla fase sperimentale
Le regioni che possono attualmente accedere alla piattaforma BDSR e richiedere il CIN sono:
- Sicilia
- Abruzzo
- Calabria
- Lombardia
- Marche
- Veneto
- Puglia
Queste sono le regioni abilitate alla fase di sperimentazione, lanciata lo scorso 3 giugno per le attività della regione Puglia. La piattaforma online del Ministero del Turismo consente ai titolari di strutture ricettive e ai locatori di richiedere facilmente il Codice Identificativo Nazionale. In pratica, accedendo alla piattaforma attraverso SPID o CIE, è possibile visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare eventuali dati mancanti e ottenere il CIN con un processo semplificato.
Richiesta CIN: accedi alla piattaforma BDSR
A partire dal 1° settembre 2024, l’accesso alla piattaforma verrà esteso all’intero territorio nazionale, permettendo così a tutte le regioni di aderire e integrarsi nella BDSR, secondo gli obblighi e le tempistiche che vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.
CIN e affitti brevi: nuovi obblighi dal 1° settembre
Come già anticipato, dal 1° settembre 2024 l’obbligo di richiesta e di utilizzo del CIN sarà esteso a tutte le regioni italiane. Questa normativa mira a garantire maggiore trasparenza e controllo nel settore degli affitti brevi, favorendo la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato. Il suo scopo, infatti, è quello di facilitare la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale, consentendo ai titolari delle strutture e ai locatori di immobili per affitti brevi di accedere facilmente a un sistema centralizzato.
Procedura di rilascio del CIN
I soggetti interessati ai nuovi obblighi sono i proprietari delle strutture ricettive e coloro che affittano immobili per finalità turistiche o per contratti brevi. Il CIN, dunque, sarà obbligatorio per:
- Contratti di locazione per finalità turistiche
- Locazioni brevi (sia imprenditoriali che non imprenditoriali)
- Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere
La procedura è la seguente:
- Presentazione della domanda: i soggetti interessati dovranno presentare richiesta al Ministero del Turismo tramite la piattaforma BDSR.
-
Verifica dei documenti: il Ministero del Turismo verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti, tra cui l’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e l’autodichiarazione che conferma che l’immobile soddisfa i requisiti di sicurezza. Nello specifico, i requisiti di sicurezza richiesti includono:
- Dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio.
- Estintori portatili conformi alle norme di legge, posizionati in aree accessibili e visibili, specialmente vicino agli ingressi e nelle aree a maggior rischio. Gli estintori devono essere installati in proporzione a uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di un estintore per piano.
- Rilascio del CIN: se la verifica dei requisiti e della documentazione darà esito positivo, il Ministero del Turismo rilascerà il CIN attraverso una procedura automatizzata, assegnando un codice identificativo unico all’immobile.
Obbligo di esposizione del CIN
Una volta esteso l’acesso alla piattaforma BDSR a livello nazionale con un apposito avviso che sarà emanato non prima del 1° settembre 2024, dopo l’assegnazione del CIN da parte del ministero, diventa obbligatorio esporlo all’esterno dello stabile in cui è situato l’appartamento o la struttura ricettiva. L’esposizione del CIN deve avvenire nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Inoltre, il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato o comunicato, sia online che offline. Questa regola non riguarda solo i proprietari o gestori delle strutture, ma anche gli intermediari e i portali telematici che pubblicizzano affitti brevi e locazioni turistiche.
Sanzioni previste
Le sanzioni previste per il mancato rispetto della nuova normativa sono le seguenti:
- mancata richiesta del CIN: da 800 a 8 mila euro, in base alla dimensione dell’immobile;
- mancata esposizione del CIN: da 500 a 5 mila euro;
- violazione dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6 mila euro per ogni violazione accertata.