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Aggiornamento CIN: la nuova normativa sugli affitti brevi entrerà in vigore dal primo settembre

  • info@forniturealberghiereonline.it InfoHotel
  • 29 Aprile 2024
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Il decreto sull’interoperabilità delle banche dati regionali, proposto dal Ministero del Turismo, ha ottenuto il via libera dalla commissione Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Questo decreto rappresenta un passaggio necessario verso la creazione di un sistema unico di identificazione per le strutture ricettive, promuovendo trasparenza nel settore del turismo e nella gestione degli affitti brevi.

Con l’approvazione del decreto si avvia una procedura che sarà determinante per la definizione del CIN per rendere interoperabili le banche dati regionali con quella nazionale L’accordo tra Stato e Regioni consentirà di avviare una fase sperimentale e di procedere con gli step successivi.

Aggiornamento: al via la piattaforma di richiesta del CIN

A partire dal 3 Giugno 2024, parte la prima fase sperimentale iniziando dalla regione Puglia. I titolari di strutture ricettive e i locatori di immobili destinati ad affitti brevi possono accedere alla piattaforma BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) per richiedere il CIN. La piattaforma sarà pienamente operativa ed estesa a tutto il territorio nazionale a partire da settembre.

Per approfondire le modalità e le tempistiche vedi: Affitti Brevi e CIN: Già Attiva la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR)

Ad oggi, la procedura di richiesta e assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) non è ancora disponibile per tutto il territorio nazionale, quindi la nuova normativa sugli affitti brevi, contenuta nel Decreto Anticipi, non è stata ancora applicata. Infatti, stando alle ultime comunicazioni del Ministero del Turismo, per la gestione degli affitti brevi e turistici bisogna prendere come riferimento le normative regionali attualmente in vigore, utilizzando, laddove previsto, i codici regionali e provinciali.

Dopo l’accordo raggiunto tra Stato e Regioni, il Ministero del Turismo ha annunciato che la richiesta del CIN sarà attiva per tutte le regioni italiane, con una data prevista per il primo settembre 2024. Dopo l’estate, infatti, con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, partiranno i sessanta giorni previsti per l’entrata in vigore dei nuovi obblighi e l’applicazione delle sanzioni previste. 

In attesa di nuovi aggiornamenti, vediamo di seguito quali sono i passaggi necessari per l’entrata in vigore della nuova normativa sugli affitti brevi, facendo il punto della situazione sugli obblighi previsti. 

Nuove Regole sugli Affitti Brevi: Obblighi, Procedure e Sanzioni

Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) è destinato a regolamentare le locazioni per finalità turistiche, le locazioni brevi e le attività turistico-ricettive. I soggetti interessati ai nuovi obblighi sono i proprietari delle strutture ricettive e coloro che affittano immobili per finalità turistiche o per contratti brevi.

Il CIN, dunque, sarà obbligatorio per:

  • contratti di locazione per finalità turistiche
  • locazioni brevi (sia imprenditoriali che non imprenditoriali)
  • strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

Procedura di rilascio e attivazione del CIN

Una volta che il processo di rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sarà attivo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Avviso Ministeriale, la procedura prevista sarà la seguente:

  1. I soggetti interessati dovranno presentare una domanda al Ministero del Turismo tramite il portale telematico apposito, che sarà operativo solo dopo che la banca dati nazionale sarà stata completata e resa interoperabile con le banche dati regionali. Questa banca dati conterrà l’anagrafe di tutti gli immobili destinati all’affitto per finalità turistiche o contratti brevi. La maggior parte delle Regioni già dispone di codici identificativi regionali (CIR), ma questi saranno collegati alla nuova banca dati nazionale.
  2. Il Ministero del Turismo verificherà che siano presenti tutti i documenti richiesti, tra cui un’autodichiarazione che conferma che l’immobile soddisfa i requisiti di sicurezza. Questi includono la presenza di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, e di estintori portatili conformi alle norme di legge.
  3. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il Ministero del Turismo rilascerà il CIN attraverso una procedura automatizzata, assegnando un codice identificativo unico all’immobile.

Requisiti di sicurezza richiesti

Come indicato al punto 2, per ottenere il CIN è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura, nonché i requisiti di sicurezza richiesti. Per chi gestisce le attività di locazione in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti seguono le norme statali e regionali vigenti. Tuttavia, per tutti i locatori, le unità immobiliari devono soddisfare specifiche condizioni di sicurezza, come la presenza di dispositivi funzionanti per rilevare gas combustibili e monossido di carbonio, oltre a estintori portatili a norma di legge. Questi estintori devono essere collocati in posizioni accessibili e visibili, specialmente vicino agli ingressi e nelle aree a maggior rischio, e devono essere installati in proporzione a uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Come avviene il passaggio dal CIR al CIN

Le strutture ricettive e le locazioni turistiche che già possiedono codici regionali o provinciali (CIR) dovranno passare al nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite una ricodificazione automatica. In pratica, il Ministero del Turismo aggiungerà un prefisso alfanumerico ai codici regionali esistenti per trasformarli in CIN.

Questa procedura di ricodificazione sarà gestita direttamente dalle Regioni, che avranno il compito di comunicare al Ministero del Turismo i codici esistenti e i relativi dati per l’inclusione nella banca dati nazionale. Questo passaggio garantirà che le strutture già esistenti siano integrate nel nuovo sistema nazionale, senza la necessità di ulteriori azioni da parte dei proprietari o dei gestori.

Obbligo di esposizione del CIN

Dopo l’assegnazione del CIN da parte del ministero, diventa obbligatorio esporlo all’esterno dello stabile in cui è situato l’appartamento o la struttura ricettiva. L’esposizione del CIN deve avvenire nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Inoltre, il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato o comunicato, sia online che offline. Questa regola non riguarda solo i proprietari o gestori delle strutture, ma anche gli intermediari e i portali telematici che pubblicizzano affitti brevi e locazioni turistiche.

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono anche l’obbligo di presentazione della SCIA per chi gestisce attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale. Questo obbligo riguarda le procedure amministrative necessarie per avviare e condurre attività commerciali, assicurando che i gestori rispettino le norme in materia di sicurezza, urbanistica e gestione degli affitti.

Sanzioni previste

Passiamo alle sanzioni per chi non rispetta le nuove regole sugli affitti brevi e le locazioni turistiche. I soggetti che non richiederanno l’attivazione del CIN rischiano multe che possono variare da 800 a 8 mila euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile. Se il CIN è stato rilasciato ma non esposto, la sanzione varia da 500 a 5 mila euro.

Per chi svolge attività di affitto turistico in forma imprenditoriale e non rispetta i requisiti di sicurezza, le multe sono comprese tra 600 e 6 mila euro per ogni violazione accertata. Per la mancata presentazione della SCIA, qualora venga richiesta dalle autorità competenti, la sanzione può essere compresa tra 2 mila e 10 mila euro.

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