Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha confermato che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento della tassa di soggiorno. Questo significa che, in caso di mancato pagamento da parte degli ospiti, il Comune può procedere al recupero dell’imposta non versata rivolgendosi direttamente agli albergatori, con possibili multe e sanzioni.
Prima del Decreto Legislativo 34/2020, il pagamento della tassa di soggiorno era a carico del turista, e gli albergatori avevano il ruolo di semplici intermediari. In sostanza, raccoglievano l’imposta dai turisti e la versavano al Comune, ma non erano direttamente responsabili in caso di mancato pagamento da parte del turista. Successivamente, con il Decreto Legislativo 34/2020, il ruolo degli albergatori è cambiato: sono loro i soggetti responsabili per il pagamento della tassa di soggiorno. Quindi, se il turista non paga o si verificano discrepanze, il Comune può richiedere la somma agli albergatori, che a loro volta hanno il diritto di rivalersi sui turisti per recuperare quanto dovuto.
La sentenza della Corte di Cassazione 6187/2024 conferma che la responsabilità del gestore della struttura ricettiva, così come definita nel Decreto Legislativo 34/2020, è retroattiva. Ciò significa che gli albergatori possono essere ritenuti responsabili per mancati pagamenti dell’imposta di soggiorno anche se si sono verificati prima del 2020. Questo implica che il Comune può applicare sanzioni o multe anche per irregolarità passate (quindi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 34/2020 che conferisse agli albergatori la responsabilità diretta della tassa di soggiorno).
Quali sono le responsabilità degli albergatori?
A partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 34/2020, la responsabilità della riscossione e del successivo riversamento dell’imposta di soggiorno ricade sui gestori delle strutture ricettive. Questa imposta, addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio, deve essere correttamente gestita per evitare sanzioni e multe.
Gli albergatori devono assicurarsi di presentare, in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La mancata o infedele presentazione della dichiarazione può comportare una sanzione amministrativa che varia tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto. Inoltre, per il mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% delle somme non versate.