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Milleproroghe 2026 per ristorazione e turismo: prorogati i termini per polizze catastrofali, fotovoltaico e allestimenti mobili

  • InfoHOTEL
  • 15 Dicembre 2025
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Questo articolo è stato scritto da Forniturealberghiereonline. Clicca qui per leggere l'articolo originale

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Nel decreto Milleproroghe 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata prevista una proroga mirata che interessa direttamente hotel, strutture ricettive e attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pubblici esercizi): slitta al 31 marzo 2026 il termine per adeguarsi all’obbligo di stipulare le polizze contro i rischi catastrofali (CatNat). Inoltre il provvedimento rinvia al 31 dicembre 2026 il termine per utilizzare le procedure autorizzative semplificate per impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali, e al 15 dicembre 2026 alcuni adempimenti catastali legati alle strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi), in particolare per gli allestimenti mobili.

Punti chiave:

Il provvedimento è stato approvato dal Governo in forma di decreto-legge, ma per diventare definitivo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Vediamo di seguito quali sono le misure che riguardano il settore ricettivo e la ristorazione in modo specifico, contenute nel Milleproroghe 2026 che si avvia ora verso l’iter parlamentare.

Proroga polizze catastrofali per turismo e ristorazione: nuova scadenza al 31 marzo 2026

Proroga polizza catastrofali 31 marzo 2026 per hotel, ristoranti e horecaLa normativa attuale sancisce l’obbligo delle polizze catastrofali (dette anche CatNat – calamità naturali) che prevedono la copertura assicurativa contro danni causati direttamente da eventi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, con riferimento agli immobili e altri beni strumentali dell’impresa.

L’obbligo (introdotto a partire dalla Legge di Bilancio 2024 e regolato dai decreti attuativi) riguarda, in generale, tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese. Per le imprese non sono previste sanzioni dirette in caso di mancata stipula della polizza, ma l’inadempimento può essere considerato ai fini dell’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, secondo le regole dei singoli bandi.

Il decreto Milleproroghe 2026, sentite le richieste delle associazioni di categoria, prevede una nuova proroga al 31 marzo 2026 (in luogo della scadenza precedente al 31 dicembre 2025) per micro e piccole imprese dei seguenti settori:

  • turismo ricettivo (hotel e altre strutture ricettive),

  • somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pubblici esercizi)

Ricordiamo che la proroga riguarda riguarda solo le attività ricettive e di somministrazione classificate come microimprese (meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro) e piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo fino a 10 milioni di euro). Invece, per le medie imprese (cioè aziende con 50-249 occupati e con fatturato annuo maggiore di 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro) l’obbligo è già scattato il 1° ottobre 2025.

Il tema dei costi e comparazione delle offerte

Federalberghi, in un recente comunicato, collega la proroga soprattutto alla necessità di trasparenza e strumenti di confronto tra preventivi. In particolare, il presidente Bernabò Bocca dichiara:

“Confidiamo che il termine più ampio che viene al momento prefigurato (31 marzo 2026 anziché 31 dicembre 2025) sia sufficiente per la realizzazione del portale informatico previsto dalla legge al fine di consentire un effettivo confronto tra i costi delle coperture assicurative, al pari di quanto accade per le polizze di responsabilità civile automobilistica.

La mancanza di tale strumento lede il diritto delle imprese a disporre degli elementi necessari per scegliere in modo consapevole la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze, diritto di comparazione che costituisce uno dei capisaldi su cui è basato lo spirito della norma.”

e aggiunge che:

“l’indisponibilità di un preventivatore pubblico neutrale costituisce anche una barriera alla concorrenza nel mercato assicurativo, che genera costi aggiuntivi per il sistema delle imprese, come dimostra la babele di offerte attualmente disponibili sul mercato, tra le quali le strutture turistico ricettive – in specie se di piccole dimensioni – stentano ad orientarsi“.

Anche Confindustria Alberghi valuta positivamente l’intervento, sottolineando la complessità del mercato e l’esigenza di parametri di confronto.

“Il rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali – previsto per piccole e micro imprese, mentre per le medie resterà operativo dal 1° ottobre 2025 – consente a una parte significativa del comparto di avere un margine temporale utile per affrontare un mercato complesso, caratterizzato da costi elevati e condizioni molto variabili.”

Inoltre, proprio perché il mercato sta proponendo offerte molto diverse tra loro (per garanzie, franchigie, massimali ed esclusioni), nel Sistema Confindustria è stata avviata un’iniziativa pensata per dare alle imprese uno standard di riferimento: in pratica, parametri comuni con cui impostare le richieste di preventivo e leggere le proposte assicurative “a parità di condizioni”. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere confrontabili i preventivi (evitando che prezzi più bassi dipendano da coperture meno estese o condizioni più penalizzanti), dall’altro migliorare il potere negoziale delle imprese e quindi favorire un contenimento dei costi, grazie a richieste più strutturate e comparazioni più trasparenti.

Fotovoltaico e fonti rinnovabili: proroga delle procedure semplificate fino al 31 dicembre 2026

Impianti fotovoltaici strutture ricettive: proroga delle procedure semplificate fino al 31 dicembre 2026Tra le misure contenute nel Milleproroghe, una riguarda direttamente gli interventi di efficientamento energetico nel comparto dell’ospitalità: viene infatti prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale strutture ricettive e termali possono avvalersi di procedure autorizzative semplificate per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con riferimento specifico agli impianti fotovoltaici.

Le procedure autorizzative semplificate (PAS) sono percorsi che permettono, in alcuni casi (ad esempio per impianti fotovoltaici fino a 1 MW in aree nella disponibilità di strutture turistiche/termali), di evitare un’autorizzazione lunga e di avviare l’intervento con una comunicazione/dichiarazione asseverata da un tecnico (DILA) che attesta il rispetto dei requisiti: in pratica, meno passaggi, meno documenti e tempi più rapidi rispetto all’iter ordinario, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli applicabili.

Il rinvio al 2026 ha quindi una finalità operativa: dare alle imprese un orizzonte temporale più realistico per pianificare e completare i progetti, gestendo con maggiore serenità:

  • la fase di progettazione e valutazione tecnico-economica dell’investimento;

  • le verifiche legate a vincoli urbanistici, paesaggistici o locali, quando presenti;

  • la programmazione finanziaria e i tempi di cantiere, evitando decisioni affrettate a ridosso delle scadenze.

La proroga punta quindi a favorire interventi energetici strutturati e sostenibili anche per le aziende del turismo, rendendo più accessibile l’adozione di soluzioni rinnovabili senza appesantire il percorso autorizzativo, nei casi previsti dalla disciplina.

Campeggi e villaggi: aggiornamenti catastali rinviati al 15 dicembre 2026

Un’ulteriore proroga riguarda le strutture ricettive all’aperto: slitta al 15 dicembre 2026 il termine per presentare atti di aggiornamento (mappa catastale e Catasto fabbricati) connessi agli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione.

Proroga procedura semplificata per allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in campeggi e villaggiIn pratica, la norma a cui si collegano questi aggiornamenti (l’art. 7-quinquies del D.L. 113/2024) ha introdotto dal 1° gennaio 2025 un principio preciso: le unità mobili usate per il pernottamento in campeggi e villaggi – cioè gli allestimenti dotati di meccanismi di rotazione in funzione (in sostanza mezzi/strutture su ruote o comunque effettivamente movimentabili, come roulotte, caravan, camper e  mobili) – non devono più essere rappresentate e censite singolarmente in Catasto e non entrano più direttamente nella stima della rendita catastale della struttura ricettiva all’aperto.

Questa “uscita dal Catasto” degli allestimenti mobili non significa però che l’impatto economico venga azzerato: la stessa norma prevede un meccanismo compensativo che sposta l’attenzione dalle singole unità mobili alle aree destinate al pernottamento. In particolare, nella stima catastale della struttura ricettiva all’aperto, il valore delle aree attrezzate viene incrementato dell’85% e quello delle aree non attrezzate ma destinate al pernottamento viene incrementato del 55%.

Per rendere operativa questa nuova modalità di calcolo, i gestori (o, tecnicamente, gli intestatari catastali) devono presentare gli atti di aggiornamento sia della mappa catastale sia del Catasto fabbricati, in coerenza con i nuovi criteri: in parole semplici, si tratta di allineare le planimetrie e i dati catastali eliminando le sagome/riporti degli allestimenti mobili che non vanno più conteggiati come fabbricati, e descrivendo correttamente le superfici effettivamente destinate all’ospitalità (aree attrezzate e non) su cui poi si calcola la rendita.

Il Milleproroghe 2026 interviene proprio su questa scadenza, concedendo più tempo agli operatori: il termine per presentare tali aggiornamenti viene spostato al 15 dicembre 2026 (anziché la precedente scadenza del 2025).

La normativa vigente prevede che, in caso di mancata presentazione, l’Agenzia delle Entrate possa attivare il procedimento per richiedere l’aggiornamento e, se l’inadempimento persiste, procedere anche con gli strumenti previsti per gli aggiornamenti d’ufficio, oltre alle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla disciplina catastale. 

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